QUANTO E COME SI PAGA?
Il canone RAI viene confermato in 100 euro annuali: la prima rata sarà di 60 euro (e non di 70 euro come si era preventivato) e sarà addebitata in bolletta nella prima fattura successiva al 1° luglio. Nelle successive fatture bimestrali saranno addebitati i restanti 40 euro, 20 euro in ciascuna.
CHI LO PAGA?
L’intestatario del contratto della luce, in seguito ad una voltura automatica, diventerà automaticamente titolare anche dell’abbonamento TV. Il canone RAI sarà dovuto una sola volta in relazione a tutte le residenze e dimore della famiglia anagrafica, intesa come un gruppo di persone legate da vincoli di matrimonio, di parentela, di adozione o di tutela, di affinità o di affetto, che coabitino o abbiano dimora abituale nello stesso Comune. I figli che cambiano la residenza dovranno pagare il canone per l’immobile di proprietà o in affitto in cui risiedono.
Gli studenti fuorisede
Per quanto riguarda gli studenti fuorisede sono possibili diverse fattispecie:
- studente residente, ma non intestatario della bolletta della luce: sarà lo studente a dover pagare il canone con apposito bollettino, visto che non riceverà l’addebito in bolletta. Il proprietario di casa, infatti, non è tenuto al pagamento del canone nell’immobile affittato, avendolo già pagato nella prima casa
- studente residente e intestatario della bolletta della luce: lo studente riceverà in bolletta regolarmente l’addebito del canone RAI da pagare
- studente non residente: questa fattispecie non è specificata in maniera chiara. Infatti, a prescindere che la bolletta della luce sia intestata o meno allo studente, lo studente ha la residenza altrove con un nucleo famigliare che già paga il canone RAI.
CHI È ESENTATO DAL PAGAMENTO DEL CANONE RAI?
L’esenzione spetta a tutti coloro che non hanno in casa un apparecchio TV, che hanno più di 75 anni o un reddito non superiore agli 8.000 euro lordi annui. In tali casi sarà necessario comunicare la propria posizione di “esenti” all’Agenzia delle Entrate.
Come posso comunicare all’Agenzia delle Entrate di non avere l’apparecchio TV?
È possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate di non avere l’apparecchio TV ed essere esentati dal pagamento del canone, inviando l’autocertificazione per posta al seguente recapito: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, entro il 30 aprile 2016 se invio postale, oppure entro il 10 maggio 2016 se invio per via telematica.
C’è tempo fino al 31 gennaio 2017 per l’esenzione relativa all’anno venturo.
La dichiarazione può essere inviata tardivamente, tra l’11 maggio 2016 e il 30 giugno 2016; in tal caso l’esenzione sarà solo di 6 mesi. La data della dichiarazione presa in esame sarà quella di spedizione risultante dal timbro postale.
N.B.: ricordarsi che la dichiarazione va rimandata ogni anno, altrimenti, interrompendone l’invio, anche solo per dimenticanza di una sola volta, non sarà più possibile richiedere l’esenzione in futuro.
Scarica qui l’autocertificazione da inviare all’Agenzia delle Entrate: http://bit.ly/1VNQoG2.
Per qualsiasi altra informazione visita il sito http://www.canone-rai.it/
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