No tax area e norme sulla contribuzione studentesca – Art. 36
In Legge di bilancio viene istituita una no tax area per studenti con ISEE fino a 13.000 euro. Questi studenti, oltre al criterio di reddito, dovranno essere in corso e dovranno ottenere, per il primo anno, almeno 10 crediti entro il 10 agosto del primo anno accademico. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, dovranno ottenere almeno 25 crediti nel giro dei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico di riferimento al pagamento delle tasse.
Per tutti quanti rimane, in ogni caso, il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. Allo stesso modo, permangono gli esoneri dal pagamento delle tasse per gli studenti idonei alla borsa di studio.
Gli studenti con ISEE da 13.001 a 25.000 euro, con i requisiti di crediti e di regolarità degli studi della no tax area, dovranno pagare delle tasse che siano uguali o inferiori all’8% della differenza tra il proprio ISEE e 13.000. Gli studenti non in corso, ma che hanno ottenuto i crediti minimi secondo i criteri della no tax area, dovranno pagare delle tasse calcolate sempre con il “metodo dell’8%”, aumentate del 50%, partendo da una quota minima di 200 euro.
Gli atenei dovranno stabilire gli importi della contribuzione studentesca seguendo questi criteri entro il 31 marzo di ogni anno. Queste regole saranno attive a partire dall’anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017 comunque vale la no-tax area, la tassazione progressiva per gli studenti dai 13.001 euro ai 25mila e l’aumento per i fuori corso in quest’ultima fascia.
Tutte queste norme sulla contribuzioni saranno, ovviamente, valide anche per gli AFAM.
Tutte le varie tasse esistenti attualmente verranno quindi sostituite da questo nuovo contributo onnicomprensivo. Oltre a questo contributo, le università “non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali”. Questa dicitura non è chiara, per via delle possibili interpretazioni che ne possono essere date: sono escluse, ad esempio, la domanda di laurea e le relative imposte e pagamenti di ulteriori materiali per la laurea?
Per finanziare questo sistema contributivo, il FFO viene aumentato di 40 milioni nel 2017 e di 85 milioni dal 2018 in poi. Il fondo verrà suddiviso tra gli atenei in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione: per il 2017 verranno distribuiti i fondi in base agli esonerati per la borsa di studio nel 2016/2017, dal 2018 in poi saranno divisi in base al numero di studenti esonerati nell’anno precedente moltiplicati per il costo standard.
Un limite non da poco di questo sistema di contribuzione è, inoltre, la limitazione per gli studenti extra-UE: per coloro i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza, si lascia all’autonomia degli atenei la facoltà di normare liberamente la contribuzione.
Finalmente, dopo anni di dure lotte politiche e legali per ottenere risultati nel campo della contribuzione studentesca, arriva in legge di bilancio la no tax area per gli studenti universitari. Il sistema di contribuzione proposto dal Governo Renzi non è esattamente quello che chiedevamo: le soglie per poter accedere sia alla no tax area, sia agli altri benefici utili per l’abbassamento delle tasse attuali, sono molto più basse di quelle da noi richieste e sono presenti dei requisiti “di merito” che ci sembrano completamente scollegati dalla contribuzione studentesca, che dovrebbe semplicemente essere commisurata al reddito familiare degli studenti e non al loro rendimento accademico, visto che la combinazione di questi due elementi vede già una propria realizzazione all’interno del sistema del diritto allo studio con le borse di studio. Chiediamo, inoltre, uno slittamento verso l’alto delle soglie della no tax area, l’ampliamento, anche in questo caso verso l’alto, della fascia calmierata e la rivisitazione del tetto del 20% sulla contribuzione studentesca rispetto al FFO al fine di garantire un’effettiva limitazione della contribuzione massima e della progressività dei modelli contributivi negli atenei, evitando una completa liberalizzazione di tutto ciò che non è regolamentato da questa legge di bilancio.
Vogliamo un #cambiodiprospettiva: una no tax area con soglie più alte, una fascia calmierata più ampia, entrambe senza alcun criterio di “merito”, e l’inserimento di un tetto massimo alle tasse.
Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio – Art. 37
Il FIS (Fondo Integrativo Statale), la quota di finanziamento statale che concorre alla composizione del fondo per le borse di studio, viene aumentato di 50 milioni di euro (Art. 37). Questo sicuramente è un risultato delle nostre battaglie per la copertura della totalità degli idonei alla borsa di studio: difficilmente si arriverà a coprire la quota di tutti gli idonei non beneficiari e chiediamo che sia un punto di partenza per incrementare, negli anni successivi, questo finanziamento per avvicinarci alle percentuali europee di studenti borsisti rispetto al totale, partendo dal nostro misero 10%. Nella legge di bilancio viene introdotta la necessità, per le regioni, di dotarsi di un ente erogatore unico per il diritto allo studio entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Questo ente riceverà direttamente il finanziamento dello Stato. In questo caso la criticità non sta molto nel contenuto, quanto nella modalità con cui questo provvedimento vuole essere preso: senza discussione alcuna circa la garanzia per dinamiche virtuose limitate ad alcune peculiarità locali e senza meccanismi di proroga, viene chiesto alle regioni di istituire un ente unico in 6 mesi, pena non ricevere il Fondo Integrativo Statale spettante. Questo è sicuramente un aspetto su cui aprire un’approfondita discussione, anche con le regioni, affinché garantiscano che alcuno studente vada a perdere da questo provvedimento.
Viene anche stabilito che entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il MIUR, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni, emanerà un decreto per stabilire i criteri per determinare il fabbisogno finanziario delle regioni, secondo il quale verrà ripartito il FIS.
La “Fondazione per il merito” istituita dalla Legge 240/2010 cambia nome e diventa “Fondazione Articolo 34”. I componenti dell’organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze. Il suo funzionamento amministrativo sarà finanziato dal Governo con 2 milioni di euro per il 2017 e 1 milione di euro l’anno a regime, dal 2018 in poi. Il compito della Fondazione Articolo 34 sarà quello di bandire, entro il 30 aprile di ogni anno, 400 “Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità” da 15.000 euro annuali. Per la tempestiva istituzione della Fondazione e dei suoi meccanismi di funzionamento il Presidente del Consiglio istituisce, con Decreto, una “cabina di regia”, composta da tre membri, nominati uno dal Presidente stesso, uno dal MEF e uno dal MIUR, che decadrà una volta completata l’attivazione completa della Fondazione.
I fondi messi a disposizione del Governo saranno: 6 milioni di euro nel 2017, 13 milioni nel 2018 e 20 milioni a regime, dal 2019 in poi. Queste superborse di studio sarebbero destinate a studenti con un ISEE inferiore a 20mila euro, una media voti superiore agli 8/10 in tutte le materie negli ultimi 3 anni di scuola superiore e con valutazioni nei test INVALSI nelle materie di italiano e matematica che ricadano nel primo quartile dei risultati della regione dove ha sede la scuola di appartenenza. Possono essere inclusi nelle graduatorie anche due studenti per ciascuna istituzione scolastica che soddisfino solamente i criteri di merito e degli INVALSI, ma non quello della media voti, pur che siano “qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico … della scuola … di appartenenza, su proposta del collegio docenti”. Gli studenti assegnatari di queste superborse dovranno mantenerle ottenendo, entro il 10 agosto di ogni anno accademico, tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti, almeno 40 crediti dell’anno accademico in corso con una media non inferiore ai 28/30 e senza alcun voto inferiore ai 24/30. Gli studenti beneficiari delle “superborse” non dovranno pagare alcun tipo di contribuzione, neanche la tassa regionale per il diritto allo studio.
Ci sembra anacronistico un provvedimento di questo tipo, dipinto come bonus per presunti studenti eccellenti provenienti da famiglie a basso reddito, ma che nella realtà presenta tali ostacoli “di merito”, che deformano la concezione costituzionale del diritto allo studio in un premio per geni a discapito del sostegno ai “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”.
I fondi stanziati nella bozza della legge di bilancio 2017 andrebbero convogliati sul Fondo Integrativo Statale per offrire sostegno agli studenti che risultano idonei ai criteri per il diritto allo studio “ordinario”: è impensabile pensare di premiare dei presunti geni, a discapito di chi, in un Paese con disuguaglianze sociali sempre più ampie, non ha prospettive di studio per via dell’incapacità dello Stato di abbattere completamente le barriere economiche e sociali che un giovane provenienti da classi sociali povere si trova di fronte.
Vogliamo un #cambiodiprospettiva: i 20 milioni di euro destinati alle superborse e i 2 milioni per il 2017 e il milione per il 2018, destinato al funzionamento amministrativo della Fondazione Articolo 34, vanno riversati sul Fondo Integrativo per avere oltre 1000 borse in più per tutti gli studenti.
Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato – Art. 39
Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) è incrementato di 5 milioni di euro con finalità di orientamento per studenti delle scuole superiori e di tutoraggio per i primi anni di università. Questi fondi verranno ripartiti tra le università, “tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato”.
Sicuramente è positiva la volontà di stanziare dei fondi nazionali per supportare progetti in questi ambiti. Tuttavia non è ancora chiaro il disegno strategico complessivo per cui si vogliono stanziare questi fondi. Vista la complessità di definizione di quelle che possano essere delle linee strategiche in merito e la necessità di coordinare aspetti di sistema, come può essere il passaggio dalla scuola superiore all’università, sarà necessario che l’impianto strategico per l’attuazione piena di queste misure venga concertata con le organizzazioni studentesche.
Vogliamo un #cambiodiprospettiva perché l’investimento costituisce un buon inizio, ma è necessario mettere in campo una programmazione frutto del dialogo con chi vive i luoghi del sapere tutti i giorni, quindi con noi studenti.
Fondazione Human Technopole – Art. 19
La Fondazione Human Technopole entra in una Legge dello Stato.
Finora l’affidamento all’Istituto Italiano di Tecnologia del progetto di realizzazione di un centro di ricerca nell’ex area EXPO a Milano era stato definito solamente attraverso decreto. Ora in legge di bilancio viene stabilito il funzionamento di Human Technopole attraverso la forma di una Fondazione, diretta da Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, cui spetta il compito di vigilanza sulla stessa. Vengono anche autorizzate spese in favore della Fondazione dell’entità di 10 milioni di euro per il 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro dal 2023 in poi.
Oltre alla controversa definizione dell’autorizzazione di spesa, che riguarda ben 7 anni, nonostante venga poi scritto che il tutto è vincolato alla realizzazione di imprecisati “obiettivi”, va sottolineata la regolamentazione ad hoc per questo progetto, rispetto agli altri centri di ricerca statali esistenti in Italia: “i criteri e le modalità di attuazione” dell’Art. 19 della legge di stabilità, infatti, dovranno essere definiti attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il MIUR.
Questo articolo della legge di bilancio dimostra che le critiche che già avevamo mosso nei confronti del progetto Human Technopole erano più che fondate: oltre a creare un metodo di gestione ad hoc per questo progetto, che di fatto assume una forte connotazione politica (essendo il Presidente del Consiglio a regolamentarne criteri e modalità di attuazione), viene utilizzata la forma della fondazione per la gestione del progetto, andando oltre dei banali paletti di una sperimentazione, ma definendo, invece, una possibile nuova modalità di gestire i centri di Ricerca. Si esce dai confini della gestione statale della Ricerca, garanzia di autonomia per quanto riguarda obiettivi e finalità della stessa, andando nella direzione di una gestione in partnership pubblico-privata, dove il Ministero competente passa in secondo piano, superato dal Presidente del Consiglio e abbinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto riguarda il solo ruolo di “vigilanza” e proposta.
Finanziamento e semplificazione delle attività di ricerca – Art. 41 (fino a comma 8)
Viene istituito, all’interno del FFO, un “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca” (Art. 41, commi da 1 a 8), destinato al finanziamento “delle attività di base di ricerca di ricercatori e professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno nelle università statali”. Sono esclusi i ricercatori a tempo determinato, in aspettativa e i vincitori delle Cattedre Natta oppure vincitori di ERC, FIRB o PRIN. Lo stanziamento sul fondo è di 45 milioni di euro all’anno, a partire dal 2017 e l’importo per persona è di 3mila euro. Entro il 31 luglio di ogni anno l’ANVUR predispone gli elenchi di chi può richiedere il finanziamento. “Nel limite delle disponibilità finanziarie” faranno parte degli elenchi i ricercatori parte del 60% dei “migliori” nel relativo settore scientifico disciplinare”. “Tale quota è costituita da tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall’ANVUR sulla base dei dati disponibili per l’ultimo triennio”; lo stesso meccanismo vale per i docenti di seconda fascia, per cui la percentuale sarà dei “migliori” 20% sul totale dei docenti di seconda fascia.. Chi sarà incluso negli elenchi, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà far domanda per poter accedere al finanziamento con procedura telematica sul sito dell’ANVUR. Entro il 30 novembre le università riceveranno i soldi dal Ministero.
Non è ben chiara la ratio per cui il finanziamento per attività di base per la ricerca debba essere corrisposto solamente secondo degli ancor non ben precisati indicatori qualitativi dell’ANVUR. Sembra un principio, piuttosto che basato sul fabbisogno e in grado di mettere a disposizione di giovani ricercatori delle risorse per svolgere attività di base, un ulteriore fondo premiale sotto forma di briciole (questo bonus corrisponderebbe, di fatto, a 250 euro al mese). Il fatto di finanziare le attività di base è sicuramente positivo: la limitazione a una certa numerosità (15.000 ricercatori-docenti riceveranno questo bonus) attraverso degli indicatori ANVUR sembra più un artificio con finalità di bilancio piuttosto che una reale necessità di premialità, che in questo caso appare più che mai insensata, come se non tutti gli accademici non dovessero avere necessità di finanziamenti di base.
All’Art. 41, comma 9 sono inseriti alcuni provvedimenti riguardanti il finanziamento, la gestione del personale e del reclutamento degli atenei: gli affidamenti di incarichi a lavoratori autonomi all’interno delle Università non dovranno più passare dal vaglio preventivo della Corte dei Conti; sparisce il limite per spese per missioni e formazione per il personale universitario (comportando una riduzione del FFO dal 2017 in poi di 12 milioni di euro;viene incrementato il limite minimo del turnover per gli atenei dal 30% al 50%.
Viene incrementato il FOE (Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca) di 25 milioni di euro dal 2018 in poi (Art. 41, comma 11). L’incremento è vincolato alla finalità di “Attività di ricerca a valenza internazionale”.
Sono palesemente interventi che potrebbero anche andare in una direzione positiva, ma sono palesemente insufficienti, pur andando verso un certo approccio di semplificazione: il blocco del turnover che attanaglia da anni gli organici degli Atenei non sarà sicuramente rivoluzionato vedendo alzarsi solamente la soglia minima, così come i 25 milioni sul FOE risultano semplici bricioline, quasi offensive a fronte della corposità e precisione di definizione del finanziamento riservato al solo progetto di Human Technopole nella stessa legge di bilancio.
Super-dipartimenti con quota di finanziamento riservata – Artt. 43, 44 e 45)
Per i Dipartimenti che “si caratterizzando per eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0»”, viene istituito, all’interno del FFO, un “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza” di 271 milioni di euro dal 2018, per 5 anni, la cui quota eventualmente non utilizzata andrà a finire nel resto del FFO (Art. 43).
Viene istituita una commissione designata con decreto dal MIUR composta da 2 designati dal MIUR, 4 designati sempre dal MIUR all’interno di due rose di tre nomi forniti dall’ANVUR e dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca, 1 indicato dal Presidente del Consiglio. Verrà creato un “Indicatore Standardizzato della Perfomance Dipartimentale” (ISPD), “che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR nei rispettivi settori scientifico-disciplinari” con cui verrà valutato ogni dipartimento delle università statali. Da questi punteggi scaturirà una classifica (in cui tutti i dipartimenti concorrono tra di loro, indipendentemente dai settori scientifico-disciplinari di riferimento). I primi 350 dipartimenti potranno fare domanda per il finanziamento da “dipartimento eccellente”. Ogni università potrà candidare fino a 15 dipartimenti, facendo riferimento, per ognuno di essi a una sola area disciplinare del CUN e proponendo per ogni dipartimento un progetto “di sviluppo”, di cinque anni, relativo agli obiettivi di carattere scientifico, alla programmazione del personale, alla premialità, “all’investimento in infrastrutture per la ricerca, allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione, alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale”. Potranno accaparrarsi il finanziamento i migliori 180 dipartimenti in classifica in base al progetto. Sarà la commisione formata dal MIUR a valutare i progetti: in una prima fase valuteranno il miglior dipartimento piazzato per ateneo, poi procederanno a una seconda fase in cui verrà fatta una graduatoria pesata per il 30% sul progetto e per il 70% sull’ISPD. . Entro il quinto anno di erogazione del finanziamento l’ANVUR pubblicherà l’elenco dei dipartimenti vincitori del finanziamento ed entro i cinque anni successivi il MIUR trasferirà loro i fondi dovuti (Art. 44).
L’importo annuo del finanziamento è di 1.350.000 euro, aumentato o diminuito del 20% in base a una classificazione per quintili. I dipartimenti delle aree disciplinari dalla 1 alla 9 del CUN riceveranno ulteriori 250.000 euro destinati esclusivamente a investimenti per infrastrutture per la ricerca. Fino al 70% del finanziamento complessivo può essere utilizzato per chiamate o reclutamento, almeno il 25% deve essere impiegato per chiamate di docenti esterni all’università cui appartiene il dipartimento, almeno il 25% deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori “di tipo B”; può essere usato per chiamate dirette. A conclusione del finanziamento l’università deve presentare una relazione alla commissione, tale per cui in caso di valutazione negativa dalla commissione l’università non può ripresentare progetti per il dipartimento per il quinquennio successivo (Art. 45).
La figura dei super-dipartimenti compare in questa legge di bilancio con inquietanti profili poco chiari: in primis, non è ben chiaro se il fondo da attribuire sia “ritagliato” dal FFO esistente o se sia aggiunto al precedente. Nel primo caso si tratterebbe di un’ulteriore sottrazione, in un solo colpo, di ulteriori 271 dal FFO per un nuovo meccanismo premiale. Anche in questo caso compare una poco chiara nomina da parte del Presidente del Consiglio nella commissione che seguirà tutte le procedure valutative.
Il giudizio complessivo non può essere che estremamente negativo: l’introduzione di un nuovo meccanismo premiale per il riparto di fondi alle università, che si accompagni ad altre folli misure di valutazione, in questo caso addirittura basata su una logica tremendamente iper-competitiva, senza alcun presupposto di buon senso (come è pensabile di mettere in competizione dipartimenti di aree completamente diverse, di atenei di zone diverse del Paese, con la sola finalità di avere un ranking e conseguenti finanziamenti collegati?).
È, inoltre, l’unico punto in cui il mondo universitario viene messo in diretta connessione con i piani governativi riguardanti “Industria 4.0” e questo appare estremamente sconfortante: questo meccanismo premiale, oltre a creare ulteriori diseguaglianze, ad assegnare una discrezionalità considerevole alla commissione valutatrice, non pone alcuna prospettiva di sistema per affrontare realmente la cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”. Questa misura, nella sua fumosità, appare come uno slogan o un meccanismo per premiare ulteriormente i già premiati da altri meccanismi, quali la VQR e i criteri di riparto dei punti organico. E, in tal caso, l’unico nesso palese con “Industria 4.0” è la presenza nelle alte posizioni dei ranking di VQR e nella “cabina di regia” del “Piano Italia 4.0” dei medesimi atenei, segno di una volontà di creare un ulteriore livello di disuguaglianza all’interno del panorama universitario italiano, tra università normali sottofinanziate e università “4.0” con dipartimenti “eccellenti”.
L’esasperata e fuorviata cultura del “merito” e della “eccellenza” del Governo sembra incurante della realtà dello scenario universitario, dove i fondi stanziati per questo provvedimento sarebbero ben più utili, qualora dovessero essere aggiuntivi, per rifinanziare progetti quali PRIN, FIRB e il FFO nel suo complesso.
Vogliamo un #cambiodiprospettiva per cui i fondi destinati alla Fondazione Human Technopole e all’introduzione del nuovo meccanismo di competizione per rintracciare i “superdipartimenti” vengano dirottati al rifinanziamento del FFO, ai finanziamenti generali per la ricerca e ricerca di base.
Diritto allo Studio Scolastico: il grande assente della legge di stabilità
Dopo anni di rivendicazione, il governo non prende ancora in considerazione il tema cruciale del diritto allo studio studentesco, vero grande assente tra i capitolo di spesa evidenziati dalla legge di stabilità per il prossimo anno. Si continua ad intervenire direttamente sulle scuole private, innalzando addirittura le detrazioni Irpef per chi sceglie il sistema d’istruzione privato, portandole da 400€ a 640€ per il 2017 e 800€ per il 2018, mentre le famiglie che continuano a scegliere l’istruzione pubblica vedono i propri figli in piena assenza di servizi e tutele che garantiscano il loro diritto allo studio.
Si prevedono finanziamenti sulle super borse di studio per l’università, si introduce la no tax area ma non ci si assicura che questo avvenga anche nel percorso precedente, per contrastare con forza il fenomeno, sempre troppo diffuso, dell’abbandono scolastico.
La spesa per studente (8.000 euro), secondo il rapporto Eurydice rimane tra i più bassi in Europa.
Abbiamo bisogno di una legge quadro nazionale sul Diritto allo studio studentesco, che definisca i livelli essenziali di prestazione (LEP) che debbano essere garantiti a tutti gli studenti, livellando le diseguaglianza di servizi che i variegati sistemi regionali offrono ai propri studenti, aumentando la forbice sociale che caratterizza diverse parti del nostro paese.
Vogliamo un #cambiodiprospettiva, finanziando una legge quadro nazionale sul diritto allo studio che garantisca i livelli essenziali delle prestazioni, servizi e accesso libero al sapere.
Edilizia Scolastica – Artt. 21, 51 e 63
Positivo è l’investimento sul tema dell’edilizia scolastica, sul quale il governo già da due anni ha iniziato un piano di investimenti.
Il problema si pone rispetto alla gravità della situazione che, ad oggi, gli studenti si trovano a dover vivere quotidianamente nelle loro classi.
L’edilizia scolastica pone molteplici problematiche, ma prima di tutto la salvaguardia della salute e della sicurezza di studenti e lavoratori che abitualmente frequentano quei locali. I dati parlano chiaro: il 35,8% degli edifici scolastici al Nord, il 37,4% al Centro, il 40,7% al Sud e il 64,1% nelle isole non possiede al momento il certificato di agibilità, situazione non più sostenibile per una popolazione studentesca che ogni giorno vede il proprio diritto allo studio negato a causa delle condizioni degli edifici scolastici. All’interno della legge di stabilità sono diversi gli investimenti previsti in materia di edilizia scolastica, all’Art 63 comma 23 si parla di una prima tranche di 300 milioni a disposizione degli enti territoriali per il triennio 2017/2019, all’Art. 21 vengono invece previsti 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 ( che non sono però specifici per interventi di edilizia scolastica ma stanziati per interventi di riqualificazione infrastrutturale del paese, senza alcun criterio di priorità nei confronti dell’edilizia scolastica) , da sommare ai fondi previsti dall’articolo 51 per interventi d’urgenza su edifici pubblici e privati nelle zone terremotate (pari a 200 milioni di euro per l’anno 2017, 300 milioni di euro per l’anno 2018, 350 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro per l’anno 2020) c’è dunque la volontà di investire in materia, ma i fondi previsti sono assolutamente insufficienti per risanare una situazione disastrosa e prevedere un investimento strutturale di prospettiva
Dopo anni di mancati investimenti, l’edilizia pone anche dei problemi rispetto al rinnovamento dei locali, degli spazi di formazione, che non incentivano percorsi di didattica alternativa e laboratoriale, e che mettono ancora in grandissime difficoltà gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES) non dando loro nè l’adeguata sicurezza e ampiezza degli spazi nè strumenti adatti alla loro crescita formativa.
Vogliamo un #cambiodiprospettiva, finanziando un fondo nazionale per l’edilizia scolastica per almeno 1 miliardo per il 2017 e prevedendo investimenti continuativi per i prossimi anni.
Alternanza scuola-lavoro (esonero contributivo) – Art. 42
Sin dall’approvazione della riforma della “Buona Scuola” l’alternanza scuola lavoro è diventata materia di primaria importanza sia per il governo che per il ministero. Ad oggi però, oltre ad un innalzamento delle ore di obbligatorietà da 200 a 400 negli istituti professionali, e da 0 a 200 nei licei, non si è fatto un investimento serio volto a far diventare questa uno strumento reale di avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro e di didattica alternativa. Nella legge di stabilità questo è dimostrato all’interno dell’Art 42 che prevede la possibilità di un esonero contributivo per qualsiasi datore di lavoro di azienda privata, la quale assuma uno studente che abbia svolto almeno il 30% delle ore previste, in quella azienda ed entro sei mesi dal conferimento del diploma di maturità. Una misura questa che svuota completamente di senso l’alternanza scuola lavoro e che dimostra l’assenza di un’idea chiara di cosa questa debba essere. Ciò su cui maggiormente andrebbe fatto un investimento è la formazione dei tutor sia esterni che interni. Al momento infatti i tutor interni e dunque i docenti designati nell’accompagnare gli studenti nei percorsi di alternanza non possiedono una formazione adeguata e allo stesso modo i tutor esterni. Questo accade soprattutto nelle micro, piccole e medie imprese, che costituiscono la stragrande maggioranza del tessuto produttivo italiano, ma che molto spesso non sono dotati né dei fondi né delle competenze utili alla formazione dei tutor aziendali. Per questo crediamo che il governo debba garantire sulla formazione ad hoc di queste figure centrali nei percorsi di alternanza scuola lavoro, garantendo così esperienze veramente formative e chiarificanti per gli studenti, soprattutto dopo un primo anno di obbligatorietà in cui gran parte delle esperienze sono risultate esattamente il contrario.
Vogliamo un #cambiodiprospettiva, con l’investimento di 20 milioni per la formazione di tutor interni ed esterni, per un’alternanza utile e formativa.
“Bonus cultura” per i diciottenni – Art. 82
All’interno della finanziaria, all’Articolo 82, viene riconfermato l’investimento per una misura che sin da subito abbiamo giudicato come inadeguata. La concessione di un bonus di cinquecento euro per i diciottenni risulta essere una misura spot che non dà alcuna risposta di sistema ad un problema come quello dell’accesso alla cultura, non tiene conto dei reali bisogni degli studenti medi in tema di welfare studentesco e diritto allo studio e persegue nell’ottica per la quale la cultura e la conoscenza non sono considerati strumenti efficaci per la ripresa, anche economica, del nostro paese. Ciò che non concepiamo di questa misura, oltre all’assenza di un reale criterio d’assegnazione e l’individuazione di una fascia così ristretta di ricettori del bonus, è la sua ristretta possibilità di utilizzo( essendo fruibile solo per un anno). Viene spontaneo domandarsi perché il governo non abbia utilizzato questi fondi per investire in prospettiva su cultura e conoscenza, dando finalmente la possibilità a tutte le fasce di studenti medi , soprattutto quelli provenienti dalle fasce più deboli, di accedere liberamente a queste due, invece di proporre una misura limitata e limitante.
Vogliamo un #cambiodiprospettiva, con investimenti di prospettiva in cultura e conoscenza, arginando le misure spot e garantendo la collettività della cultura.
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