[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][vc_column_text]

GUIDA ALLO SCIOPERO DEI DOCENTI

[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”30″][vc_text_separator title=”INDICAZIONI GENERALI” border_width=”3″][vc_column_text]

È IMPORTANTE ISCRIVERSI AGLI ESAMI!

Anche se il docente “scioperante” ha dichiarato preventivamente di voler fare sciopero è utile iscriversi agli esami, perché l’iscrizione dimostra la volontà del singolo studente di voler sostenere l’esame in quell’appello e, in caso di irregolarità o di azioni poste a tutela del diritto allo studio da parte dei rappresentanti degli studenti, con una dimostrazione registrata nel sistema di iscrizione potrà essere più facile dimostrare l’eventuale lesione di diritti.

NESSUNA CERTEZZA PER QUANTO RIGUARDA I DOCENTI CHE SCIOPERANO

Chi sciopera è tenuto a comunicare all’Università, al MIUR e al Movimento per la dignità della docenza universitaria la propria adesione solo il giorno stesso dell’esame annullato, non prima. Ciò non toglie che alcuni docenti potrebbero segnalare la propria astensione dallo svolgimento dall’esame preventivamente, per cui è utile controllare le bacheche dei Dipartimenti, dei Corsi di Laurea e dei singoli docenti in merito.
I docenti che hanno sottoscritto la lettera di proclamazione non per forza aderiranno allo sciopero e potrebbero aderire allo sciopero docenti che non hanno sottoscritto la proclamazione: quelle adesioni, di conseguenza, sono puramente indicative della volontà di sottoscrizione della proclamazione dello sciopero e non costituiscono alcun tipo di adesione formale.

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UN SOLO APPELLO IN TUTTA LA SESSIONE PER L’INSEGNAMENTO DEL DOCENTE SCIOPERANTE – APPELLO STRAORDINARIO

Nel caso un docente dovesse avere un solo appello nella sessione, questo dovrà essere recuperato con un appello straordinario dopo almeno 14 giorni da quello oggetto di sciopero.

MENO DI CINQUE APPELLI IN TUTTO L’ANNO ACCADEMICO– APPELLO STRAORDINARIO

Nel caso ci siano solamente 5 appelli in tutto l’anno accademico , anche con più appelli nella sessione estiva, dovrà essere inserito un appello straordinario dopo almeno 14 giorni da quello oggetto di sciopero. All’interno del computo rientrano solamente gli appelli aperti a tutti: quelli riservati a una categoria particolare di studenti, come i laureandi, non contano in questo computo.

LO SCIOPERO RIGUARDA LE 24 ORE DEL GIORNO IN CUI SI SVOLGE IL PRIMO APPELLO DELLA SESSIONE NELL’INTERVALLO 1 GIUGNO – 31 LUGLIO

L’astensione dallo svolgimento dell’esame di profitto riguarda le 24 ore: questo vuol dire che il docente potrà scioperare solamente per il primo appello di tutti i suoi insegnamenti e non per il primo di tutti. A differenza del precedente sciopero, se nel giorno del primo appello di un insegnamento dovessero ricadere anche altri primi appelli del medesimo docente, questi potrà astenersi dallo svolgerli in blocco.

Lo sciopero riguarda solo il periodo 1 giugno – 31 luglio. Esami fissati negli intervalli precedenti non possono essere oggetto di astensione dallo svolgimento da parte dei docenti.
Se un appello d’esame dovesse iniziare con uno scritto il 30 maggio con uno scritto e concludersi con l’orale il 10 giugno questo dovrà essere interpretato come appello d’esame con data ufficiale 30 maggio e quindi dovrà svolgersi regolarmente: il docente deve erogare obbligatoriamente sia la prova scritta, sia la prova orale

GARANZIE PER LAUREANDI, ERASMUS, STUDENTI CON PROBLEMI DI SALUTE E STUDENTESSE IN GRAVIDANZA

Per laureandi, studenti Erasmus, studenti con “problemi di salute documentati” e studentesse in gravidanza, i docenti dovranno organizzare obbligatoriamente un appello straordinario, 7 giorni dopo l’appello annullato. L’intervallo dei 7 giorni è puramente indicativo: l’appello straordinario può essere anche il giorno dopo quello annullato, nel caso di necessità manifeste di rientrare all’interno di scadenze dell’università.

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IN CASO DI IRREGOLARITA’ SEGNALARE, ANCHE PREVENTIVAMENTE!

Se doveste rintracciare delle irregolarità, anche preventivamente, vi chiediamo di segnalarle alla base locale dell’UDU del vostro ateneo o della vostra città (QUI POTERE TROVARE TUTTI I CONTATTI), che provvederà a risolvere il problema e/o a segnalarlo alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Se nel vostro ateneo o città non dovesse esserci una base locale dell’Unione degli Universitari o ritenete che il vostro problema possa porre in essere delle gravi violazioni, vi preghiamo di scrivere alla mail creata ad hoc per queste segnalazioni: scioperodocenti2018@unionedegliuniversitari.it

Le segnalazioni possono riguardare danni provocati dallo sciopero (docente che non si presenta all’esame e non segnala la propria assenza il giorno stesso agli enti competenti, docente che si rifiuta di svolgere appelli straordinari o casi simili) o potenziali danni da segnalare preventivamente (docente che cerca di scioperare al di fuori della finestra 1 giugno – 31 luglio, annunciandolo, oppure fissa l’appello straordinario al di fuori della sessione estiva e casi simili).

[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”60″][vc_text_separator title=”Riferimenti”][vc_column_text]Di seguito trovate anche le indicazioni fornite dal soggetto proclamante lo sciopero:

[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”60″][vc_text_separator title=”Breve storia dello sciopero dei docenti”][vc_column_text]

L’astensione dallo svolgimento di un appello della sessione di esami è una modalità di agitazione lanciata dal Movimento per la dignità della docenza nel 2017, al fine di richiedere il riconoscimento degli scatti stipendiali persi con il blocco istituito nel 2010 e prolungato fino al 2015 e per riottenere il mancato aumento degli stipendi di quegli anni.

Il blocco degli scatti stipendiali ha origine nell’articolo 9, comma 21, del DL n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: veniva disposto il blocco degli scatti stipendiali per gli anni 2011, 2012 e 2013. Le successive leggi di bilancio hanno prorogato questo termine fino al 2015. Le categorie di personale che fruivano di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, collegata all’anzianità di servizio, hanno visto per quei 5 anni la progressione bloccata: formalmente quei 5 anni non vengono conteggiati ai fini della maturazione delle classi e degli scatti previsti dagli ordinamenti. Le uniche progressioni di carriera possibili potevano avere una validità solo ai fini esclusivamente giuridici.

La legge di bilancio per il 2016 non ha disposto la proroga degli scatti, di fatto assegnando agli atenei la facoltà di riprendere l’assegnazione automatica degli scatti.
In questo caso va fatto un passo indietro al biennio 2008-2010: le disposizioni della Legge 133/2008 e della Legge 240/2010, in merito ai tagli del finanziamento, tenevano in considerazione che il sottofinanziamento sarebbe stato controbilanciato dal mancato aumento del monte stipendi del personale docente, nei bilanci dei singoli atenei. È dimostrato, inoltre, che la “sostenibilità” dei bilanci ha tenuto conto negli atenei di questo mancato aumento del monte stipendi e ha provocato l’aumento della contribuzione studentesca, vittima altresì della tentata liberalizzazione del 2012 con la norma Monti.

La protesta del Movimento per la dignità della docenza universitaria nasce in questo contesto: già dallo sblocco non finanziato della legge di bilancio 2016 i docenti si erano mobilitati per chiedere il rifinanziamento degli sblocchi, che, se fatto pesare completamente sugli atenei, avrebbe messo in crisi gli atenei o creato meccanismi di riparto premiali (cosa poi avvenuta parzialmente).

Nella primavera 2017 il Professor Carlo Ferraro, a capo del Movimento per la dignità della docenza universitaria, ha lanciato il primo sciopero degli appelli, da svolgersi nella sessione di settembre.

Nella Legge di bilancio approvata a dicembre sono stati inseriti dei provvedimenti riguardanti gli scatti stipendiali, in particolare i commi 629 a 631 della Legge 205/2017 dispongono un incremento del FFO finalizzato alla copertura degli scatti stipendiali, che vengono trasformati da triennali a biennali: vengono stanziati 80 milioni per il 2020, 120 milioni per il 2021 e 150 milioni di euro dal 2022 in poi per sostenere gli scatti stipendiali. La maturazione degli scatti stipendiali verrà conteggiata dal 1° gennaio 2018.

Nel frattempo, a parziale compensazione di quanto non ricevuto dal 2011 in poi, è stata istituita una assegnazione una tantum da coprire con 50 milioni vincolati ad hoc nel FFO per il 2018 e 40 milioni per il 2019.

LO SCIOPERO DELLA SESSIONE ESTIVA

Il nuovo sciopero è convocato dal 1° giugno al 31 luglio: i docenti potranno astenersi dallo svolgere il primo appello che rientra in quella fascia temporale.

Va sottolineato come questo sciopero ponga, all’interno della convocazione, come elemento fondamentale per l’eventuale revoca il dialogo con il Governo e l’ottenimento di garanzie in merito alle rivendicazioni. Questa precisazione è quantomeno originale, in quanto l’agitazione è stata convocata a Camere sciolte, senza un interlocutore vero e proprio: il Governo dell’epoca era dimissionario e non poteva garantire alcuna soluzione.
Anche con gli sviluppi recenti, si è dimostrato che prima del 31 maggio non vi sia stato alcun Governo e alcun Ministro dell’Istruzione nel pieno dei propri poteri che potesse aprire una contrattazione in merito: di conseguenza la clausola utile al fine di rivendicare una contrattazione sembra essere una semplice salvaguardia politica, senza alcuna reale volontà di discussione.

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